Art. 5
Restrizioni ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame
In vigore dal 20 ago 2007
Restrizioni ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame
1. Le autorità competenti garantiscono che il pollame da cortile, compresi i pulcini di un giorno e le uova da cova provenienti da tale pollame e originari di allevamenti avicoli rurali dove viene effettuata la vaccinazione, non possono essere trasferiti verso altre aziende nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro.
2. In deroga al paragrafo 1, e a condizione che siano identificati individualmente, il pollame da cortile può essere trasferito verso altri allevamenti avicoli rurali o raccolto temporaneamente per mostre e esposizioni:
a)
nei Paesi Bassi;
b)
in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.
Ogni movimento o raduno deve essere in conformità del programma di vaccinazione preventiva e la documentazione relativa a tali movimenti o raduni deve essere conservata.
Storico versioni
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