Art. 5.tit_1
Restrizioni ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame
In vigore dal 20 ago 2007
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:590:oj#art-5.tit_1