Art. 8
Restrizioni alla spedizione di uova da tavola
In vigore dal 20 ago 2007
Restrizioni alla spedizione di uova da tavola
L’autorità competente garantisce che le uova da tavola originarie e/o provenienti da aziende in cui le galline ovaiole biologiche e allevate all’aperto sono sottoposte a vaccinazione preventiva vengano inviate ad un altro Stato membro unicamente se in conformità delle seguenti condizioni:
a)
le uova da tavola provengano da pollame originario di aziende soggette a regolari ispezioni e sottoposte con esito negativo a un test per l’individuazione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel rispetto del programma di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;
b)
le uova da tavola sono trasportate direttamente:
i)
verso un centro di imballaggio designato dall’autorità competente e sono imballate in contenitori monouso oppure in contenitori, vassoi ed altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto dalle misure di polizia sanitaria definite dall’autorità competente; oppure
ii)
verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti indicato nell’allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all’allegato II, capo IX, del regolamento (CE) n. 852/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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