Art. 6 · Restrizioni ai movimenti delle galline ovaiole biologiche e alle galline ovaiole allevate all’aperto

Art. 6

Restrizioni ai movimenti delle galline ovaiole biologiche e alle galline ovaiole allevate all’aperto

In vigore dal 20 ago 2007
Restrizioni ai movimenti delle galline ovaiole biologiche e alle galline ovaiole allevate all’aperto L’autorità competente garantisce che le galline ovaiole biologiche e quelle allevate all’aperto delle aziende dove è stata effettuata la vaccinazione preventiva siano trasferite unicamente: a) verso altre aziende nei Paesi Bassi dove è effettuata la vaccinazione preventiva; b) verso un macello per immediata macellazione nei Paesi Bassi; oppure c) verso un macello in un altro Stato membro per immediata macellazione, previo assenso dello Stato membro di destinazione.
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