Art. 31

Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione di una persona ricercata per l’arresto in vista della consegna o dell’estradizione

In vigore dal 12 giu 2007
Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione di una persona ricercata per l’arresto in vista della consegna o dell’estradizione 1.   Una segnalazione inserita nel SIS II a norma dell’ unitamente ai dati complementari di cui all’ costituisce ed ha lo stesso effetto di un mandato d’arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI, ove si applichi tale decisione quadro. 2.   Ove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, una segnalazione inserita nel SIS II a norma degli  ha la stessa valenza giuridica di una richiesta di arresto provvisorio a norma dell’ della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 o dell’ del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962.
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Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione di una persona ricercata per l’arresto in vista della consegna o dell’estradizione (Art. 31 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo