Art. 29

Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione

In vigore dal 12 giu 2007
Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione 1.   Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II a fini di estradizione comunica i dati seguenti a tutti gli Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari: a) autorità da cui proviene la richiesta di arresto; b) esistenza di un mandato d’arresto o di un documento avente la medesima valenza giuridica, o di una sentenza esecutiva; c) natura e qualificazione giuridica del reato; d) descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata; e) per quanto possibile, le conseguenze del reato; f) qualsiasi altra informazione utile o necessaria per l’esecuzione della segnalazione. 2.   I dati menzionati nel paragrafo 1 non sono comunicati se i dati di cui agli o 28 sono già stati forniti e sono considerati sufficienti per l’esecuzione della segnalazione dallo Stato membro interessato.
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Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione (Art. 29 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo