Art. 28
Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna
In vigore dal 12 giu 2007
Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna
Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II per l’arresto a fini di consegna comunica le informazioni di cui all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI a tutti gli Stati membri tramite lo scambio di informazioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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