Art. 26

Obiettivi e condizioni della segnalazione

In vigore dal 12 giu 2007
Obiettivi e condizioni della segnalazione 1.   I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, ovvero per l’arresto a fini di estradizione, sono inseriti su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato membro della segnalazione. 2.   I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sono del pari inseriti sulla scorta di mandati di arresto emessi in conformità degli accordi conclusi tra l’Unione europea e i paesi terzi in virtù degli del trattato UE ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato di arresto che prevedono la trasmissione di detto mandato di arresto mediante il sistema d’informazione Schengen.
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