Art. 25
Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l’arresto a fini di consegna
In vigore dal 12 giu 2007
Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l’arresto a fini di consegna
1. Ove si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, l’indicatore di validità che impedisca l’arresto è apposto a una segnalazione per l’arresto a fini di consegna solo se l’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale per l’esecuzione del mandato di arresto europeo ne ha rifiutato l’esecuzione per motivi di non esecuzione e se l’apposizione dell’indicatore di validità è stata richiesta.
2. Tuttavia, su richiesta di un’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale, in base a un’istruzione generale o in un caso specifico, si può chiedere di apporre un indicatore di validità anche se risulta in modo evidente che l’esecuzione del mandato di arresto europeo dovrà essere rifiutata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:533:oj#art-25