Art. 28 · Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna

Art. 28

Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna

In vigore dal 12 giu 2007
Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II per l’arresto a fini di consegna comunica le informazioni di cui all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI a tutti gli Stati membri tramite lo scambio di informazioni supplementari.
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