Art. 30
Conversione delle segnalazioni su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione
In vigore dal 12 giu 2007
Conversione delle segnalazioni su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione
Se non è possibile procedere ad un arresto a causa di una decisione di rifiuto emessa da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui agli o 25 o, nel caso di una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, in quanto un’indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro richiesto deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno della persona interessata.
Storico versioni
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