Art. 32
Obiettivi e condizioni delle segnalazioni
In vigore dal 12 giu 2007
Obiettivi e condizioni delle segnalazioni
1. I dati relativi alle persone scomparse che devono essere poste sotto protezione e/o a quelle il cui luogo di soggiorno deve essere accertato sono inseriti nel SIS II su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro che effettua la segnalazione.
2. Possono essere inserite le seguenti categorie di persone scomparse:
a)
persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:
i)
ai fini della loro tutela;
ii)
per prevenire minacce;
b)
persone scomparse che non devono essere poste sotto protezione.
3. Il paragrafo 2, lettera a), si applica solo alle persone che devono essere internate per decisione di un’autorità competente.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano in particolare ai minori.
5. Gli Stati membri assicurano che i dati inseriti nel SIS II indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 2 rientra la persona scomparsa.
Storico versioni
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