Art. 34

Obiettivi e condizioni della segnalazione

In vigore dal 12 giu 2007
Obiettivi e condizioni della segnalazione Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio, gli Stati membri inseriscono nel SIS II, su richiesta dell’autorità competente, i dati relativi a: a) testimoni; b) persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti; c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti; d) persone alle quali deve essere notificata una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà.
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