Art. 36
Obiettivi e condizioni della segnalazione
In vigore dal 12 giu 2007
Obiettivi e condizioni della segnalazione
1. I dati relativi alle persone o a veicoli, natanti, aeromobili e container sono inseriti, nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la segnalazione, ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, a norma dell’, paragrafo 4.
2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
a)
qualora esistano indizi concreti che una persona intenda commettere o commetta un reato grave, quali i reati di cui all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; oppure
b)
qualora la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, faccia supporre che commetterà anche in avvenire reati gravi, quali i reati di cui all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.
3. Inoltre, una segnalazione può essere effettuata conformemente alla legislazione nazionale, su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale, qualora esistano indizi concreti che le informazioni di cui all’, paragrafo 1, sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall’interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna dello Stato. Lo Stato membro che effettua la segnalazione a norma del presente paragrafo ne informa gli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro stabilisce a quali autorità sono trasmesse queste informazioni.
4. Le segnalazioni relative a veicoli, natanti, aeromobili e container possono essere effettuate qualora esistano indizi concreti che sono connesse con i reati gravi di cui al paragrafo 2 o con le minacce gravi di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:533:oj#art-36