Art. 37
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni
In vigore dal 12 giu 2007
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni
1. Nell’ambito del controllo discreto o del controllo specifico, le seguenti informazioni sono raccolte e trasmesse, totalmente o in parte, all’autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all’interno di uno Stato membro:
a)
il fatto che siano stati individuati la persona o il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container segnalati;
b)
il luogo, il momento o il motivo del controllo;
c)
l’itinerario e la destinazione del viaggio;
d)
le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo, del natante o dell’aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati agli interessati;
e)
il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container usato;
f)
gli oggetti trasportati;
g)
le circostanze in cui la persona o il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container sono stati individuati.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante lo scambio di informazioni supplementari.
3. Per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché non sia compromesso il carattere discreto del controllo.
4. Nell’ambito dei controlli specifici, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente alla legislazione nazionale, per i fini di cui all’. Se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, il controllo specifico viene automaticamente convertito, per quello Stato membro, in controllo discreto.
Storico versioni
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