Art. 35

Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni Le informazioni richieste sono comunicate allo Stato membro richiedente tramite scambio di informazioni supplementari.
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Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni (Art. 35 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo