Art. 35
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni
In vigore dal 12 giu 2007
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni
Le informazioni richieste sono comunicate allo Stato membro richiedente tramite scambio di informazioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:533:oj#art-35