Art. 29
Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione
In vigore dal 12 giu 2007
Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione
1. Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II a fini di estradizione comunica i dati seguenti a tutti gli Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari:
a)
autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b)
esistenza di un mandato d’arresto o di un documento avente la medesima valenza giuridica, o di una sentenza esecutiva;
c)
natura e qualificazione giuridica del reato;
d)
descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;
e)
per quanto possibile, le conseguenze del reato;
f)
qualsiasi altra informazione utile o necessaria per l’esecuzione della segnalazione.
2. I dati menzionati nel paragrafo 1 non sono comunicati se i dati di cui agli o 28 sono già stati forniti e sono considerati sufficienti per l’esecuzione della segnalazione dallo Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:533:oj#art-29