Art. 6

In vigore dal 28 feb 2007
I membri del gruppo hanno diritto a un’indennità, nei modi stabiliti in allegato alla presente decisione, per aver partecipato ad attività in loco da esso previste e per averne ricoperto la funzione di coordinatore o di relatore in merito a una questione specifica. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate dalla Commissione secondo le norme di rimborso del viaggio, del soggiorno e delle altre spese per esperti esterni, dall'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea, sezione «Esperti».
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