Art. 5
In vigore dal 28 feb 2007
I membri del gruppo sono tenuti:
a)
a essere disponibili su richiesta dalla Commissione, in qualunque momento con preavviso brevissimo;
b)
a non divulgare informazioni, acquisite grazie al lavoro del gruppo, della cui confidenzialità essi sono consapevoli.
Storico versioni
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