Art. 5

In vigore dal 28 feb 2007
I membri del gruppo sono tenuti: a) a essere disponibili su richiesta dalla Commissione, in qualunque momento con preavviso brevissimo; b) a non divulgare informazioni, acquisite grazie al lavoro del gruppo, della cui confidenzialità essi sono consapevoli.
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Art. 5 Decisione (UE) 2007/142 — Testo vigente | Portale Normativo