Art. 2
In vigore dal 28 feb 2007
1. Il gruppo assisterà la Commissione in campo tecnico-veterinario riguardo alle misure di controllo delle malattie animali in caso di focolai delle malattie o di sospette tali.
Tale assistenza includerà in particolare:
a)
assistenza scientifica, tecnica e gestionale in loco, a fini di sorveglianza, verifica, controllo ed eradicazione delle malattie, in stretta collaborazione e cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessati da focolai di malattia o da sospetti tali;
b)
consulenza scientifica specifica sull’adeguatezza dei metodi diagnostici e sulle indagini epidemiologiche, in collaborazione con il Laboratorio comunitario di riferimento interessato [cfr. allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)] e con altri eventuali laboratori di riferimento;
c)
assistenza specifica al fine di coordinare gli uffici veterinari degli Stati membri, dei paesi terzi, il Laboratorio comunitario di riferimento interessato [cfr. allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004] e altri eventuali laboratori di riferimento.
2. La Commissione può pubblicare sul suo sito Web una relazione riassuntiva dell’attività del gruppo nonché conclusioni o documenti di lavoro tratti dalle attività di quest’ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:142(1):oj#art-2