Art. 1

In vigore dal 28 feb 2007
1.   Si istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza (di seguito «il gruppo») composto da esperti di assistenza tecnica veterinaria sui controlli relativi alle malattie soggette a notifica di cui all’allegato I alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio (1) (di seguito «le malattie»). 2.   I membri del gruppo vanno scelti tra gli esperti di epidemiologia veterinaria, virologia, fauna selvatica, gestione dei programmi di eradicazione, diagnostica di laboratorio, organizzazione di servizi veterinari, normativa vigente, comunicazione e gestione dei rischi e di ogni altro campo che riguardi il controllo delle malattie animali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:142(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo