Art. 1
In vigore dal 28 feb 2007
1. Si istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza (di seguito «il gruppo») composto da esperti di assistenza tecnica veterinaria sui controlli relativi alle malattie soggette a notifica di cui all’allegato I alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio (1) (di seguito «le malattie»).
2. I membri del gruppo vanno scelti tra gli esperti di epidemiologia veterinaria, virologia, fauna selvatica, gestione dei programmi di eradicazione, diagnostica di laboratorio, organizzazione di servizi veterinari, normativa vigente, comunicazione e gestione dei rischi e di ogni altro campo che riguardi il controllo delle malattie animali.
Storico versioni
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