Art. 3
In vigore dal 28 feb 2007
1. Ogni anno, entro il 1o giugno e, per la prima volta, non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri presentano alla Commissione l’elenco di esperti di cui essi propongono la designazione a membri del gruppo per l’anno civile successivo.
In tale occasione, gli Stati membri forniranno tutte le informazioni appropriate relative al profilo professionale e alle competenze di ogni esperto proposto.
2. I membri del gruppo saranno nominati dalla Commissione che li sceglierà tra gli esperti proposti dagli Stati membri.
Ogni anno, entro il 1o novembre, in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione informerà gli Stati membri sull’elenco aggiornato dei membri del gruppo.
La Commissione pubblicherà tale elenco aggiornato sul suo sito Internet.
I nomi dei membri saranno raccolti, elaborati e pubblicati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
I membri non più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo o dimissionari o che non rispettano le norme di cui all’ della presente decisione o all’articolo 287 del trattato che istituisce la CE, possono essere sostituiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:142(1):oj#art-3