Art. 8
In vigore dal 7 nov 2006
Gli Stati membri garantiscono che la funzionalità dei sistemi ereditati di classe B di cui all’allegato B alla STI e delle loro interfacce continuino a conformarsi alle specifiche attuali, ad eccezione di quelle modifiche ritenute necessarie per migliorare gli aspetti di sicurezza di questi sistemi.
Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni utili concernenti i loro sistemi ereditati necessarie ai fini dello sviluppo e della certificazione di sicurezza degli impianti atti a garantire l’interoperabilità dell’apparecchiatura di classe A definite all’allegato A alla STI con gli impianti ereditati di classe B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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