Art. 6
In vigore dal 7 nov 2006
La decisione 2002/731/CEE è abrogata. Le relative disposizioni continuano tuttavia a essere applicate alla manutenzione dei progetti autorizzati in conformità con la STI allegata alla suddetta decisione e ai progetti per una nuova linea e per il rinnovo o la modifica di una linea esistente che sono in fase avanzata di sviluppo o che costituiscono l’oggetto di un contratto in via di esecuzione alla data di notifica della presente decisione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco completo dei sottosistemi e dei componenti di interoperabilità ai quali le disposizioni della decisione 2002/731/CE continuano ad applicarsi entro sei mesi dalla data in cui la presente decisione diventa applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:860:oj#art-6