Art. 3
In vigore dal 7 nov 2006
1. Per quanto riguarda i sistemi indicati nell’allegato B alla STI e gli aspetti definiti «Punti aperti» nell’allegato G alla STI, le condizioni di verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/48/CE sono stabilite dalle norme tecniche utilizzate dagli Stati membri per autorizzare la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.
2. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri ed alla Commissione:
(a)
l’elenco delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
(b)
la valutazione della conformità e le procedure di verifica da utilizzare per l’applicazione delle norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;
(c)
gli organismi incaricati di attuare le procedure di valutazione della conformità e le procedure di verifica.
Storico versioni
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