Art. 7
In vigore dal 7 nov 2006
Gli Stati membri elaborano un piano di applicazione nazionale della STI, conformemente ai criteri indicati nel capitolo 7 dell’allegato.
Essi trasmettono tale piano agli altri Stati membri e alla Commissione entro sei mesi dalla data in cui la presente decisione diventa applicabile.
In base a questi piani nazionali la Commissione elabora un piano generale dell’UE secondo i principi illustrati nel capitolo 7 dell’allegato.
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