Art. 4

In vigore dal 7 nov 2006
Per quanto riguarda le questioni classificate come «Casi specifici» di cui al capitolo 7 della STI le procedure per la valutazione della conformità sono quelle applicabili negli Stati membri. Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione: (a) le procedure di valutazione della conformità e le procedure di verifica applicate per garantire l’applicazione di tali norme; (b) gli organismi incaricati di attuare le procedure di valutazione della conformità e le procedure di verifica.
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