Art. 8

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 24 ott 2006
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione esamina regolarmente l’attuazione del programma quadro e dei programmi specifici. Essa esamina anche le sinergie all'interno del programma quadro e con altri programmi comunitari complementari e, laddove possibile, le sinergie con i programmi nazionali cofinanziati dall'Unione. Ove possibile, tali valutazioni esaminano l'aspetto della dimensione di genere e il rispetto del principio di non discriminazione nelle attività del programma. Essa elabora una relazione annuale sull’attuazione del programma quadro e di ciascun programma specifico relativamente alle attività sostenute mediante indicatori riguardanti attuazione finanziaria, risultati e, laddove possibile, effetti. Inoltre, la relazione annnuale sul programma «Innovazione e imprenditorialità» identifica chiaramente le attività di ecoinnovazione. 2.   Il programma quadro e i programmi specifici sono soggetti a valutazione intermedia e finale. Tali valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, coerenza e sinergie, efficacia, efficienza, sostenibilità, utilità e, laddove possibile e opportuno, la distribuzione dei finanziamenti a seconda dei settori. La valutazione finale, inoltre, esamina in quale misura il programma quadro nel complesso e ciascuno dei suoi sottoprogrammi hanno conseguito i propri obiettivi. La valutazione intermedia e la valutazione finale adottano adeguate metodologie per valutare l'incidenza del programma quadro e di ciascun programma specifico sui loro obiettivi, comprese la competitività, l'innovazione, l'imprenditorialità, la crescita della produttività, l'occupazione e l'ambiente. Tali valutazioni esaminano la qualità dei servizi di cui all', paragrafo 2, forniti dai membri della rete. Delle valutazioni intermedie possono far parte anche elementi di valutazione ex post relativi ai programmi precedenti. 3.   Le valutazioni intermedie e finali dei programmi specifici e le necessarie dotazioni finanziarie sono inserite nei piani di lavoro annuali rispettivi. I piani di lavoro annuali definiscono una serie di obiettivi misurabili per ciascuna azione specifica e sviluppano appropriati criteri di valutazione nonché una serie di indicatori quantitativi e qualitativi per misurare l'efficacia nella produzione di risultati che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro nel suo complesso e degli obiettivi del relativo programma specifico. Le valutazioni intermedia e finale del programma quadro e le necessarie dotazioni finanziarie sono inserite nel piano di lavoro annuale del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità. 4.   La valutazione intermedia del programma quadro è completata entro il 31 dicembre 2009 e la valutazione finale entro il 31 dicembre 2011. Le valutazioni intermedie e finali dei programmi specifici sono organizzate in modo che si tenga conto dei rispettivi risultati nella valutazione intermedia e finale del programma quadro. 5.   La Commissione trasmette le relazioni annuali di attuazione, i risultati delle valutazioni intermedia e finale del programma quadro e dei suoi programmi specifici al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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