Art. 9

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 24 ott 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.   Per le azioni comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo del contratto stipulato in base al programma quadro che derivi da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita. 3.   Tutte le misure di attuazione risultanti dalla presente decisione prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.
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