Art. 7

Assistenza tecnica

In vigore dal 24 ott 2006
Assistenza tecnica La dotazione finanziaria definita nel quadro della presente decisione può anche coprire le spese necessarie connesse alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per l’attuazione efficace ed efficiente della decisione e per raggiungerne gli obiettivi. Tale azione può, in particolare, comprendere studi, incontri, attività informative, pubblicazioni, spese per attrezzature, sistemi e reti informatiche atti allo scambio e al trattamento delle informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa di cui la Commissione potrebbe aver bisogno ai fini dell’attuazione della presente decisione.
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Assistenza tecnica (Art. 7 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo