Art. 7
Assistenza tecnica
In vigore dal 24 ott 2006
Assistenza tecnica
La dotazione finanziaria definita nel quadro della presente decisione può anche coprire le spese necessarie connesse alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per l’attuazione efficace ed efficiente della decisione e per raggiungerne gli obiettivi.
Tale azione può, in particolare, comprendere studi, incontri, attività informative, pubblicazioni, spese per attrezzature, sistemi e reti informatiche atti allo scambio e al trattamento delle informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa di cui la Commissione potrebbe aver bisogno ai fini dell’attuazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1639:oj#art-7