Art. 5

Piani di lavoro annuali

In vigore dal 24 ott 2006
Piani di lavoro annuali 1.   La Commissione adotta piani di lavoro annuali per i programmi specifici secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, tenendo conto della necessità di adattamento ai futuri sviluppi, in particolare dopo la valutazione intermedia. La Commissione provvede alla realizzazione dei piani di lavoro annuali e informa tempestivamente e in modo esauriente il Parlamento europeo in merito alla loro preparazione ed attuazione. 2.   Le modifiche ai piani di lavoro annuali per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio superiori a 1 milione di EUR sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Piani di lavoro annuali (Art. 5 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo