Art. 4

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 24 ott 2006
Partecipazione di paesi terzi Il programma quadro è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: a) paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni previste dall’accordo SEE; b) paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione; c) paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari; d) altri paesi terzi qualora consentito dagli accordi e dalle procedure.
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Partecipazione di paesi terzi (Art. 4 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo