Art. 6

Misure di attuazione comuni per il programma quadro

In vigore dal 24 ott 2006
Misure di attuazione comuni per il programma quadro 1.   Gli strumenti delineati nella sezione 2 del capo I, nella sezione 2 del capo II, e nella sezione 2 del capo III del titolo II costituiscono un pacchetto comune di strumenti per il programma quadro. Essi possono anche essere utilizzati per realizzare gli obiettivi di ciascuno dei programmi specifici come definito nel pertinente piano di lavoro annuale. Un elenco completo degli strumenti figura nel manuale per gli utenti di cui all'. 2.   I finanziamenti assegnati devono rispettare interamente le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e gli strumenti di accompagnamento. Si applicano le norme comunitarie concernenti l'accesso del pubblico all'informazione. Si tiene conto dei principi di trasparenza e di integrazione di genere.
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