Art. 11

Accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI

In vigore dal 24 ott 2006
Accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI Le azioni riguardanti l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e per l’investimento in progetti di innovazione, in particolare nel settore dell’ecoinnovazione, sono dirette tra l’altro: a) ad aumentare il volume degli investimenti effettuati dai fondi di capitale di rischio e degli strumenti di investimento promossi da investitori informali (business angel); b) a mobilitare gli strumenti di finanziamento mediante il prestito a favore delle PMI; c) a migliorare il quadro finanziario per le PMI e la loro propensione ad investire.
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Accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI (Art. 11 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo