Art. 13
Attività di innovazione
In vigore dal 24 ott 2006
Attività di innovazione
Le azioni riguardanti l’innovazione possono essere dirette tra l’altro:
a)
ad incoraggiare l’innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d’innovazione, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell’innovazione;
b)
a sostenere i programmi nazionali e regionali per l’innovazione nelle imprese;
c)
a incoraggiare l’adozione di tecnologie e concetti innovativi e l'applicazione innovativa delle tecnologie e dei concetti esistenti;
d)
a sostenere i servizi di trasferimento transnazionale delle conoscenze e delle tecnologie e i servizi di tutela e di gestione della proprietà intellettuale ed industriale;
e)
a sviluppare e studiare nuovi tipi di servizi per l’innovazione;
f)
a promuovere la tecnologia e la conoscenza mediante sistemi di archiviazione e di trasferimento dei dati.
Storico versioni
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