Art. 13

Attività di innovazione

In vigore dal 24 ott 2006
Attività di innovazione Le azioni riguardanti l’innovazione possono essere dirette tra l’altro: a) ad incoraggiare l’innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d’innovazione, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell’innovazione; b) a sostenere i programmi nazionali e regionali per l’innovazione nelle imprese; c) a incoraggiare l’adozione di tecnologie e concetti innovativi e l'applicazione innovativa delle tecnologie e dei concetti esistenti; d) a sostenere i servizi di trasferimento transnazionale delle conoscenze e delle tecnologie e i servizi di tutela e di gestione della proprietà intellettuale ed industriale; e) a sviluppare e studiare nuovi tipi di servizi per l’innovazione; f) a promuovere la tecnologia e la conoscenza mediante sistemi di archiviazione e di trasferimento dei dati.
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Attività di innovazione (Art. 13 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo