Art. 14

Attività di ecoinnovazione

In vigore dal 24 ott 2006
Attività di ecoinnovazione Le azioni riguardanti l'ecoinnovazione possono essere dirette: a) a incoraggiare l'adozione di tecnologie ambientali e le attività ecoinnovative; b) ad effettuare coinvestimenti in fondi di capitale di rischio che forniscano capitale netto anche alle imprese che investono in ecoinnovazione secondo la procedura di cui all'allegato II; c) a promuovere le reti e i raggruppamenti per l'ecoinnovazione, i partenariati pubblico-privato nel campo dell'ecoinnovazione e a sviluppare servizi innovativi per le imprese volti a facilitare o a promuovere l'ecoinnovazione; d) a promuovere approcci nuovi ed integrati all'ecoinnovazione in settori quali la gestione ambientale e la progettazione ecocompatibile di prodotti, processi e servizi che tenga conto del loro intero ciclo di vita.
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Attività di ecoinnovazione (Art. 14 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo