Art. 14
Attività di ecoinnovazione
In vigore dal 24 ott 2006
Attività di ecoinnovazione
Le azioni riguardanti l'ecoinnovazione possono essere dirette:
a)
a incoraggiare l'adozione di tecnologie ambientali e le attività ecoinnovative;
b)
ad effettuare coinvestimenti in fondi di capitale di rischio che forniscano capitale netto anche alle imprese che investono in ecoinnovazione secondo la procedura di cui all'allegato II;
c)
a promuovere le reti e i raggruppamenti per l'ecoinnovazione, i partenariati pubblico-privato nel campo dell'ecoinnovazione e a sviluppare servizi innovativi per le imprese volti a facilitare o a promuovere l'ecoinnovazione;
d)
a promuovere approcci nuovi ed integrati all'ecoinnovazione in settori quali la gestione ambientale e la progettazione ecocompatibile di prodotti, processi e servizi che tenga conto del loro intero ciclo di vita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1639:oj#art-14