Art. 21
Servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione
In vigore dal 24 ott 2006
Servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione
1. Sono incoraggiati i servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione, in particolare quelli a favore delle PMI.
2. Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze maturate dalle reti europee di sostegno alle imprese esistenti, un aiuto finanziario può essere concesso ai membri di reti allo scopo di offrire in particolare:
a)
servizi di informazione, di feedback, di cooperazione tra imprese e di internazionalizzazione;
b)
servizi di innovazione e di trasferimento, sia di tecnologie che di conoscenze;
c)
servizi che incoraggiano la partecipazione delle PMI al settimo programma quadro RST.
Precisazioni su tali servizi figurano nell’allegato III.
3. La Commissione seleziona i membri delle reti mediante inviti a presentare proposte relativi ai diversi servizi di cui al paragrafo 2. In esito a tali bandi, la Commissione può concludere una convenzione quadro di collaborazione con i membri delle reti prescelti, precisando il tipo di attività che devono svolgere, la procedura che devono seguire per ottenere le sovvenzioni nonché i diritti e gli obblighi generali delle parti. La convenzione quadro può essere conclusa per tutto il periodo di esecuzione del programma.
4. Oltre ai servizi di cui al paragrafo 2, la Commissione può accordare un aiuto finanziario per altre attività rientranti nell’ambito del programma quadro, mediante inviti a presentare proposte che potranno essere dirette esclusivamente ai membri della rete. Tali servizi dovrebbero assicurare che le parti interessate e i potenziali richiedenti possano ottenere un'assistenza globale riguardo alle opportunità di sostegno offerte dal programma quadro.
5. La Commissione sostiene i membri della rete offrendo l’assistenza operativa ed il coordinamento necessari. La possibilità di beneficiare di tali assistenza e coordinamento può essere offerta anche a organizzazioni aventi sede in paesi che non partecipano al programma quadro.
6. La Commissione si assicura che i membri della rete cooperino tra di loro e che, quando un membro della rete non è in grado di soddisfare direttamente una richiesta, la trasmetta ad un altro membro che sia in grado di farlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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