Art. 23
Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche e gemellaggio
In vigore dal 24 ott 2006
Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche e gemellaggio
Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si può procedere:
a)
a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali;
b)
a gemellaggi e a riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche, esperti inviati da PMI e altre parti interessate, a conferenze e ad altri eventi;
c)
a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative rilevanti;
d)
ad analisi comparative delle prestazioni nazionali e regionali, nonché all'individuazione, diffusione e applicazione delle buone prassi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1639:oj#art-23