Art. 23

Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche e gemellaggio

In vigore dal 24 ott 2006
Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche e gemellaggio Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si può procedere: a) a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali; b) a gemellaggi e a riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche, esperti inviati da PMI e altre parti interessate, a conferenze e ad altri eventi; c) a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative rilevanti; d) ad analisi comparative delle prestazioni nazionali e regionali, nonché all'individuazione, diffusione e applicazione delle buone prassi.
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