Art. 20

Il CBS

In vigore dal 24 ott 2006
Il CBS 1.   Il CBS è gestito con istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB). Il CBS persegue gli obiettivi seguenti: a) migliorare le competenze tecniche in materia di investimenti e tecnologia dei fondi e di altri intermediari finanziari che investono in PMI innovative o in PMI che hanno un potenziale di crescita; b) stimolare l’offerta di credito alle PMI migliorando le procedure di valutazione delle domande di credito delle PMI. 2.   Il CBS è costituito da un'azione «Capitale d’avviamento» e da un'azione «Collaborazione». L’azione «Capitale d’avviamento» accorda sovvenzioni destinate a stimolare l’offerta di capitale di rischio a PMI innovative e ad altre PMI aventi un potenziale di crescita, comprese quelle appartenenti all’economia tradizionale, tramite il sostegno offerto a fondi che investono nella costituzione e nell’avviamento di imprese o ad organismi simili. Possono essere concessi aiuti anche per l’assunzione a lungo termine di personale aggiuntivo dotato di competenze specifiche in materia di investimenti o tecnologia. L’azione «Collaborazione» accorda sovvenzioni a intermediari finanziari per coprire il costo dell’assistenza tecnica necessaria per il miglioramento delle loro procedure di valutazione delle domande di credito delle PMI, allo scopo di stimolare l’offerta di finanziamenti alle PMI nei paesi in cui l’intermediazione bancaria è debole. Ai fini dell’azione «Collaborazione», l’intermediazione bancaria in un determinato paese è considerata debole quando il credito interno espresso in percentuale del prodotto interno lordo del paese è nettamente inferiore alla media comunitaria, secondo i dati della Banca centrale europea o del Fondo monetario internazionale. L’azione «Collaborazione» accompagna le linee di credito o la condivisione del rischio che le istituzioni finanziarie internazionali istituiscono a favore dei loro partner (banche o istituti finanziari) nei paesi ammessi a partecipare. Una parte significativa dell’azione è diretta a migliorare la capacità delle banche e degli altri istituti finanziari di valutare la fattibilità commerciale di progetti aventi una componente significativa di ecoinnovazione.
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Il CBS (Art. 20 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo