Art. 7
Preselezione
In vigore dal 24 ott 2006
Preselezione
1. Ciascuno degli Stati membri interessati convoca la pertinente giuria di cui all’ per una riunione di preselezione al più tardi cinque anni prima dell’inizio della manifestazione.
2. La giuria valuta le candidature delle città che hanno risposto all'invito a presentare candidature in base ai criteri di cui all’.
Essa effettua una preselezione delle città candidate oggetto di un ulteriore esame, predispone una relazione sulle candidature delle città in questione e formula raccomandazioni dirette a quelle preselezionate.
3. La giuria presenta la relazione allo Stato membro interessato ed alla Commissione. Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente la preselezione in base alla relazione della giuria.
Storico versioni
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