Art. 6

Giuria

In vigore dal 24 ott 2006
Giuria 1.   È istituita una giuria per ogni Stato membro interessato che ha il compito di valutare le candidature delle città candidate. Ogni giura raccomanda la designazione di una città da parte dello Stato membro interessato. 2.   Ogni giuria è composta da tredici membri, sette dei quali sono le persone designate dalle istituzioni europee come previsto al paragrafo 4. Gli altri sei sono designati dallo Stato membro interessato in consultazione con la Commissione. Lo Stato membro interessato procede quindi alla nomina della giuria. La giuria nomina il suo presidente fra le persone designate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. 3.   I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto d'interessi rispetto alle città che hanno risposto all'invito a presentare candidature e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città e all'organizzazione della manifestazione «Capitale europea della cultura». 4.   Le istituzioni europee designano i membri delle giurie per tre anni come segue: due membri sono nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. Eccezionalmente, nel primo anno seguente l'entrata in vigore della presente decisione due esperti sono designati dalla Commissione per un anno, due dal Parlamento europeo per due anni, due dal Consiglio per tre anni e uno dal Comitato delle regioni per tre anni.
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