Art. 5
Presentazione delle candidature
In vigore dal 24 ott 2006
Presentazione delle candidature
1. Ciascuno Stato membro interessato pubblica un invito a presentare candidature al più tardi sei anni prima dell'inizio della manifestazione in questione.
Ogni invito a presentare candidature, indirizzato alle città potenzialmente interessate alla nomina, menziona i criteri di cui all' e gli orientamenti disponibili sul sito Internet della Commissione.
Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato al più tardi a dieci mesi dopo la data di pubblicazione.
Le candidature presentate in risposta ai relativi inviti descrivono il programma che la città candidata intende realizzare nell'anno in questione.
2. Le candidature sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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