Art. 3

Candidature

In vigore dal 24 ott 2006
Candidature 1.   L’atto di candidatura contiene un progetto culturale di dimensione europea, basato essenzialmente sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato. 2.   Il programma culturale della manifestazione è realizzato specificamente per l'anno della capitale europea della cultura e mette in luce il valore aggiunto europeo, secondo i criteri di cui all'. 3.   Il programma è compatibile con qualsiasi strategia o politica culturale nazionale dello Stato membro in questione o, se applicabile nel quadro delle disposizioni istituzionali dello Stato membro, qualsiasi strategia culturale regionale, a condizione che tale strategia o politica non intenda limitare il numero delle città che possono essere nominate capitali europee della cultura ai sensi della presente decisione. 4.   Il programma ha una durata di un anno. In casi debitamente giustificati le città nominate possono optare per una durata inferiore. 5.   I programmi delle città nominate per lo stesso anno presentano un nesso. 6.   Le città possono scegliere di coinvolgere nei loro programmi le loro regioni circostanti.
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