Art. 2

Accesso all’azione

In vigore dal 24 ott 2006
Accesso all’azione 1.   Le città degli Stati membri e dei paesi che aderiranno all'Unione europea dopo il 31 dicembre 2006 possono essere nominate capitali europee della cultura per un anno, secondo l'ordine figurante nell'allegato. 2.   È nominata una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell’elenco di cui all'allegato. L'ordine cronologico previsto dall'elenco può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati.
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