Art. 8
Selezione finale
In vigore dal 24 ott 2006
Selezione finale
1. Le città candidate preselezionate completano le loro candidature e le trasmettono agli Stati membri interessati, che le inoltrano quindi alla Commissione.
2. Nove mesi dopo la riunione di preselezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la relativa giuria per la selezione finale.
3. La giuria valuta i programmi modificati delle città candidate preselezionate in base ai criteri della presente azione ed alle raccomandazioni formulate dalla giuria nella riunione di preselezione.
4. La giuria predispone una relazione sui programmi delle città candidate preselezionate e formula una raccomandazione per la designazione di una città dello Stato membro interessato come capitale europea della cultura.
La relazione contiene anche raccomandazioni dirette alla città selezionata, concernenti i progressi da realizzare e le disposizioni da adottare entro l’anno stabilito, nel caso in cui sia nominata dal Consiglio capitale europea della cultura.
La relazione è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione ed è pubblicata sul sito Internet della Commissione.
Storico versioni
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