Art. 9

Nomina

In vigore dal 24 ott 2006
Nomina 1.   Ciascuno degli Stati membri interessati designa una città per la nomina a capitale europea della cultura, notificandolo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni al più tardi quattro anni prima dell’inizio della manifestazione. La notifica è accompagnata da una giustificazione della designazione basata sulle relazioni della giuria. La designazione tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla giuria. 2.   Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento delle designazioni degli Stati membri interessati. 3.   Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e delle giustificazioni fondate sulle relazioni delle giurie, nomina ufficialmente le città in questione capitali europee della cultura per l'anno per il quale sono state designate.
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Nomina (Art. 9 Decisione (UE) 2006/1622) — Testo vigente | Portale Normativo