Art. 5

In vigore dal 6 lug 2006
1.   I piani di vaccinazione preventiva, presentati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE e figuranti nell’allegato III della presente decisione, sono approvati. 2.   I piani di vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, presentati dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/744/CE e figuranti nell'allegato III della presente decisione sono considerati approvati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   La Commissione pubblica i piani di vaccinazione preventiva riguardanti la vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti figuranti nell'allegato III.
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