Art. 5
In vigore dal 6 lug 2006
1. I piani di vaccinazione preventiva, presentati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE e figuranti nell’allegato III della presente decisione, sono approvati.
2. I piani di vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, presentati dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/744/CE e figuranti nell'allegato III della presente decisione sono considerati approvati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione pubblica i piani di vaccinazione preventiva riguardanti la vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti figuranti nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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