Art. 3

In vigore dal 6 lug 2006
Gli Stati membri adottano misure concrete e appropriate al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell’HPAI H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri riconosciuti, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I. In funzione della specifica situazione epidemiologica tali misure sono destinate, in particolare, a prevenire ogni contatto diretto o indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
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