Art. 1
In vigore dal 6 lug 2006
1. La presente decisione fissa le modalità di applicazione:
a)
delle misure intese a prevenire la propagazione dell'influenza aviaria provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1 («HPAI H5N1»), dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;
b)
della vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
2. La presente decisione approva taluni piani di vaccinazione dei volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, presentati alla Commissione in applicazione dell’, paragrafo 1 della decisione 2005/744/CE e dei piani di vaccinazione preventiva presentati alla Commissione in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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