Art. 4
In vigore dal 6 lug 2006
I piani di vaccinazione preventiva contro l’HPAI H5N1, presentati conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, devono riguardare, sulla base di una valutazione del rischio, i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
Qualora gli Stati membri presentino, conformemente all’articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, piani di vaccinazione preventiva contro l’HPAI H5N1 che riguardano i volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, tali piani:
a)
sono stabiliti conformemente alle prescrizioni enunciate nell'allegato II della presente decisione; e
b)
indicano, oltre alle informazioni richieste dall'articolo 56, paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE, l'indirizzo e l'ubicazione esatti dei giardini zoologici e degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti nei quali si effettua la vaccinazione preventiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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